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NASPI: alla ricerca di nuove tutele per i lavoratori stagionali

lentepubblica.it • 20 Maggio 2016

naspiLa Commissione Lavoro alla Camera ha avviato la discussione di tre testi depositati da Pd, Lega Nord e M5S per estendere la durata della Naspi con riferimento ai lavoratori stagionali. Rivedere la durata della Naspi per i lavoratori stagionali. Lo chiedono tre risoluzioni discusse ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati per porre rimedio ai problemi derivanti dal passaggio al nuovo ammortizzatore sociale contro la disoccupazione. Le risoluzioni sono state presentate da tre diversi gruppi politici: Lega Nord, M5S e Partito Democratico. In particolare il testo presentato dall’Onorevole Arlotti (Pd) invita il Governo a estendere la durata della fase transitoria per l’applicazione della NASpI per i lavoratori stagionali, disciplinata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, anche valutando la possibilità di condizionare l’erogazione dell’indennità alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e di prevedere l’impiego di tali lavoratori, nei periodi in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.

 

La questione.  Il lavoro stagionale, com’è noto, si caratterizza per la mancanza di continuità dell’attività esercitata, ossia per l’alternarsi – nel corso dell’anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro in corrispondenza di eventi intrinsecamente connaturati all’attività (ad esempio concentrazione dei flussi turistici in alcuni mesi dell’anno). Ebbene ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione, i lavoratori stagionali sono trattati, dal 1° gennaio 2016, alla stregua di qualsiasi altro lavoratore dipendente. E pertanto possono godere di una naspi pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo quadriennio: in definitiva se lavorano ogni anno per sei mesi possono fruire di un ammortizzatore sociale sino ad un massimo di tre mesi. Mentre in base alla normativa vigente fino al 2014 i lavoratori stagionali, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi nell’anno erano in grado di percepire, nello stesso anno, altrettanti mesi di prestazione di disoccupazione. C’è da segnalare che sino al 31 dicembre 2015 il decreto legislativo 148/2015 ha recato una fase transitoria con la previsione che per i lavoratori con qualifica di stagionali appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali, per le sole cessazioni dal lavoro intervenute tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, non trova applicazione la disposizione dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 (disposizione che stabilisce che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione) relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni.

 

Grazie a questo intervento, per l’anno 2015, è stata così assicurata a questa categoria di lavoratori una tutela di disoccupazione della durata di circa sei mesi (26 settimane), analogamente a quanto avveniva in vigenza delle precedenti prestazioni di disoccupazione. Ma chi ha perso il lavoro dal 1° gennaio 2016 non potrà più beneficiare di questo vantaggio.

 

Secondo l’Onorevole Arlotti (Pd) “occorre dare una risposta a settori, come il turismo, che presentano marcate peculiarità, caratterizzandosi per attività stagionali di durata pari anche a tre o a quattro mesi, che, quindi, danno titolo a brevi periodi di copertura contro la disoccupazione involontaria” ha detto il deputato Pd. “In questo contesto, accogliendo con favore lo spirito alla base del cosiddetto Jobs Act, si deve coniugare l’obiettivo di una ridefinizione del perimetro degli interventi contro la disoccupazione involontaria con quello di assicurare una protezione adeguata, eventualmente legandola allo svolgimento di attività formative, che consentano una riqualificazione dell’offerta lavorativa nel settore turistico”. Anche le altre due risoluzioni depositate dai gruppi di opposizione hanno un contenuto simile.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Alberto Brambilla
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